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Bonus psicologo

In Gazzetta Ufficiale il decreto su tempi presentazione domanda e entità e validità del contributo

Con decreto attuativo (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10/01/2024) il Ministero della Salute, in concerto con il Ministero dell’Economia, ha dato effettiva attuazione al cosiddetto «Bonus Psicologico», attuando concretamente il decreto legge 30/12/2021 n. 228.

La domanda potrà essere presentata dal 18 marzo al 31 maggio 2024

Vediamo insieme quali sono i contenuti di questo decreto.

Chi può usufruirne?

«Tenuto conto dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regionie le province autonome erogano un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso professionisti privati regolarmente iscritti agli Albi Regionali.

Ad esclusione di chi ha dichiarato un ISEE di più di € 50mila, i presupposti per usufruirne sono i seguenti:

  • reddito Isee da € 30mila a € 50mila – riconosciute fino a € 50 a seduta max € 500
  • reddito Isee tra € 15mila e € 30mila – riconosciute fino a € 50 a seduta max € 1.000
  • reddito Isee inferiore a € 15mila – riconosciute fino a € 50 a seduta max € 1.500

Come fare domanda?

  • Sarà possibile fare domanda telematica direttamente sul portale INPS, accedendovi tramite autenticazione digitale;
  • La data delle aperture delle domande verrà individuata dall’INPS che la comunicherà con preavviso di almeno trenta giorni;
  • Le domande potranno essere inoltrate per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni;
  • Una volta chiuse le presentazioni delle domande, l’INPS procederà con la pubblicazione delle graduatorie, individuando i beneficiari (fino ad esaurimento risorse disponibili);
  • L’INPS procederà con l’assegnazione, ai beneficiari, di un codice univoco;
  • I cittadini beneficiari dovranno usare il codice ENTRO 270 giorni dalla data in cui la loro domanda è stata accolta.

Come scegliere il professionista?

  • I cittadini possono usufruire del bonus riguardanti sessioni di psicoterapia solo presso professionisti regolarmente iscritti nell’elenco degli Psicoterapeuti che abbiano comunicato all’Ordine professionale di appartenenza l’adesione (albo degli Psicologi);
  • Saranno gli ordini territorialmente competenti a comunicare al CNOP l’elenco degli aderenti;
  • Il CNOP comunicherà all’INPS l’elenco che sarà poi fruibile da parte dei beneficiari su diverse piattaforme (sito INPS, sito CNOP, siti Ordini Regionali);
  • Le procedure di autenticazione per i professionisti sono tutte in forma digitale (CIE, SPID, ecc).

Come procedere all’utilizzo del contributo?

  1. Si comunica allo Psicologo Psicoterapeuta il codice univoco trasmesso dall’INPS;
  2. Lo Psicologo Psicoterapeuta accede alla piattaforma INPS e indica l’ammontare della prestazione inserendo la data del primo colloquio;
  3. L’INPS trasmette al beneficiario tutti i dati relativi alla prenotazione;
  4. Lo Psicologo Psicoterapeuta emetterà fattura intestata al beneficiario indicando il codice univoco e inserirà la stessa fattura nella piattaforma INPS.

 

Dr. Fabia Cappellin

Dr. Karim Farsakh

 

Per ulteriori informazioni

Circolare INPS numero 34 del 15-02-2024

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